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Sez. L, Sentenza n. 24795 del 07/12/2010 (Rv. 615288 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici - Proposizione - Termine di decadenza - Disciplina ex art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 - Inapplicabilità dei termini ridotti ai "procedimenti in corso" alla data di entrata in vigore del d.l. citato - Nozione di "procedimento in corso".
Stato
decisa il 2010-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615288-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art.4, comma 3, del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438, deve intendersi nel senso che la nozione di "procedimento in corso" a cui esso fa riferimento - al fine di sottrarlo all'applicabilità delle modifiche apportate all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 in materia di termini di decadenza per la proposizione dell'azione in giudizio avente ad oggetto trattamenti pensionistici ed altre prestazioni previdenziali - è comprensiva di tutte le situazioni non definitivamente esaurite a seguito della presentazione della domanda amministrativa, senza che di per sè siano ostative la mancata proposizione del ricorso amministrativo oppure la decisione del medesimo (o la scadenza del relativo termine).

Riferimenti normativi: Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 com. 3 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)