Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 20 giugno 1985, causa 94/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
20 giugno 1985
Nel procedimento 94/84,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Liegi nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Office national de l'emploi
e
Joszef Deak
domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliiét, giudici,
avvocato generale: P. Ver Loren van Themaat
cancelliere: P. Heim
viste le osservazioni presentate
per l'Office national de l'emploi, appellante nella causa principale, dall'aw. G. Lewalle, del foro di Liegi,
per il sig. Joszef Deak, appellato nella causa principale, dall'aw. André, del foro di Liegi,
per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 7 marzo 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 27 marzo 1984, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 1984, la Cour du travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia vertente sul rifiuto dell'Office national de l'emploi (in prosieguo, ONEM) di versare al sig. Deak l'indennità di disoccupazione giovanile (allocations d'attente) contemplata dalla legislazione belga a favore dei lavoratori in giovane età che si trovino disoccupati dopo aver terminato gli studi o l'apprendistato.
punto 3
II sig. Deak, cittadino ungherese, risiede in Belgio presso la madre, che è cittadina italiana e svolge nello stesso paese attività lavorativa subordinata.
punto 4
II rifiuto di corrispondergli l'indennità di disoccupazione giovanile è motivato con riferimento alla sua cittadinanza ungherese, poiché a norma della legislazione belga detta indennità spetta ai lavoratori stranieri e agli apolidi « soltanto nei limiti di una convenzione internazionale ». Tra l'Ungheria e il Belgio non vige alcuna convenzione in materia.
punto 5
II Deak impugnava il provvedimento di rifiuto dinanzi ai giudici del lavoro belgi. Egli otteneva vittoria in primo grado, poiché il tribunal du travail di Liegi considerava che, in forza del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il Deak, in quanto familiare di un lavoratore di un altro Stato membro, poteva fruire dei vantaggi contemplati dalla legislazione dello Stato di residenza alla stessa stregua dei cittadini di questo Stato.
punto 6
Adita dall'ONEM in sede d'appello, la Cour du travail di Liegi ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
« I. Se l'art. 2-1 del regolamento CEE n. 1408/71 vada interpretato nel senso che una persona, non cittadina di uno Stato membro, può fruire della legislazione belga in materia di disoccupazione per il semplice fatto che sua madre è cittadina di uno Stato membro, e ciò in virtù della frase « nonché ai loro familiari » di cui all'art. 2-1 del regolamento summenzionato.
II. Qualora la persona non cittadina di uno Stato membro possa fruire della legislazione belga sulla disoccupazione in forza dell'art. 2-1 del regolamento summenzionato, se essa possa fruire dell'art. 124 del regio decreto belga 20 dicembre 1963 in materia di impiego e di disoccupazione che contempla un'indennità di disoccupazione giovanile per i neodiplomati che non hanno ancora trovato lavoro, e ciò in virtù della parità di trattamento contemplata dall'art. 3-1 del regolamento n. 1408/71 summenzionato, mentre l'art. 67 di detto regolamento subordina apparentemente siffatta indennità di disoccupazione ad un precedente periodo contributivo o di impiego. »
punto 7
L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, al quale si riferisce il giudice nazionale, recita:
« Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti ».
punto 8
I familiari del lavoratore cittadino di uno Stato membro, poiché rientrano nella sfera d'applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, devono essere ammessi, in base all'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento, ai vantaggi della legislazione di ciascuno Stato membro « alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento ».
punto 9
Per risolvere la prima questione del giudice nazionale, occorre precisare innanzitutto quali sono le prestazioni spettanti, in forza del regolamento n. 1408/71, ai familiari del lavoratore cittadino di uno Stato membro.
punto 10
A questo proposito 1'ONEM e la Commissione, che hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, si sono richiamati alla sentenza 23 novembre 1976 (causa 40/76, Kermaschek, Race. pag. 1669).
punto 11
Secondo la Commissione, detta sentenza stabilisce una chiara distinzione tra i lavoratori subordinati e i loro familiari e superstiti. Mentre gli appartenenti alla prima categoria possono far valere il diritto alle prestazioni contemplato dal regolamento n. 1408/71 in quanto diritto proprio, gli appartenenti alla seconda categoria hanno solo un diritto derivato, acquistato in qualità di familiare o superstite di un lavoratore, vale a dire di una persona appartenente alla prima categoria.
punto 12
Nella fattispecie, il vantaggio chiesto dal Deak non costituisce, secondo la Commissione, una prestazione che possa spettargli in qualità di familiare di un lavoratore migrante disoccupato, poiché detta prestazione non corrisponde ad un diritto derivato scaturente dallo status di lavoratore migrante di cui la madre del Deak è titolare. La Commissione fa notare, a questo proposito, che l'indennità di disoccupazione giovanile contemplata dalla legge belga spetta ai giovani in cerca di prima occupazione in quanto tali e non in quanto « familiari » di un lavoratore. Essa suggerisce pertanto di risolvere in senso negativo la prima questione sollevata dal giudice nazionale.
punto 13
L'ONEM condivide, in sostanza, il punto di vista della Commissione sull'interpretazione del regolamento n. 1408/71.
punto 14
Al riguardo si deve rilevare che, come emerge dalla predetta sentenza 23 novembre 1976 per quanto riguarda in particolare le indennità di disoccupazione, i familiari del lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro cittadinanza, hanno diritto soltanto alle prestazioni contemplate dalle legislazioni degli Stati membri per i familiari dei lavoratori disoccupati.
punto 15
Orbene, l'indennità di disoccupazione giovanile cui si riferisce il giudice nazionale costituisce una prestazione contemplata a favore dei giovani in cerca di prima occupazione in ragione della loro situazione personale e non della loro qualità di familiari di un lavoratore.
punto 16
Ne consegue che il cittadino di un paese terzo, familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, non può invocare il regolamento n. 1408/71, e in particolare gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, di questo, per esigere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione giovanile contemplata a favore dei giovani in cerca di prima occupazione dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è occupato.
punto 17
Pertanto, non v'è motivo di risolvere la seconda questione del giudice a quo, dato che essa è stata sollevata unicamente per il caso in cui questa Corte risolvesse la prima questione in senso affermativo.
punto 18
Tuttavia, per fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario utili per la decisione della causa sottopostagli, è opportuno esaminare un'altra questione, sollevata nel corso del procedimento e relativa all'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (GU L 257, pag. 2).
punto 19
A questo proposito, la Commissione ha sostenuto che l'indennità di disoccupazione giovanile cui si riferisce il giudice nazionale costituisce un vantaggio sociale ai sensi del predetto art. 7, n. 2, e pertanto dev'essere corrisposta ai figli del lavoratore cittadino di uno Stato membro, quale che sia la loro cittadinanza. Il Deak, che nell'ambito del presente procedimento si è limitato a presentare osservazioni orali, si è anch'esso espresso in questo senso. Dal canto suo, l'ONEM ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare su questo punto.
punto 20
Si deve ricordare che, a tenore dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, nel territorio degli altri Stati membri, « degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali ».
punto 21
Come questa Corte ha più volte dichiarato (da ultimo nella sentenza 17 marzo 1985, causa 249/83, Hoeck, non ancora pubblicata), la nozione di vantaggio sociale di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 comprende tutti i vantaggi « che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali a causa, principalmente, della loro qualità obiettiva di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare quindi atta a facilitarne la mobilità nell'ambito della Comunità ».
punto 22
Come emerge dalle sentenze 30 settembre 1975 (causa 32/75, Cristini, Race. pag. 1085) e 16 dicembre 1976 (causa 63/76, Inzirillo, Race. pag. 2057), il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 mira anche ad impedire le discriminazioni a danno dei discendenti che siano a carico del lavoratore.
punto 23
Infatti, il lavoratore desideroso di garantire ai figli il beneficio delle prestazioni sociali contemplate dalle leggi degli Stati membri a favore dei giovani in cerca di prima occupazione sarebbe indotto a non rimanere nello Stato membro in cui si è stabilito ed ha trovato lavoro qualora questo Stato potesse negare ai predetti figli, a motivo della loro cittadinanza straniera, le prestazioni considerate. Questo risultato, come è stato precisato nella suddetta sentenza 16 dicembre 1976, sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dal principio della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, tenuto conto, fra l'altro, del diritto, attribuito in forza di questo principio al lavoratore ed ai suoi familiari, di restare nel territorio dello Stato membro in cui il lavoratore ha occupato un posto alle condizioni stabilite dal regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251 (GU L 142, pag. 24).
punto 24
Di conseguenza, si deve dichiarare che a norma dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68, uno Stato membro non può negare ai figli a carico di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro le indennità contemplate dalla sua legislazione a favore dei giovani in cerca di prima occupazione a motivo della cittadinanza straniera dei predetti figli.
punto 25
Questa conclusione non è modificata dal fatto che, come nel caso cui si riferisce il giudice nazionale, il figlio sia cittadino non di uno Stato membro, ma di un paese terzo.
punto 26
Infatti, come la Commissione ha giustamente osservato, il principio della parità di trattamento stabilito dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 nei confronti dei lavoratori cittadini di uno Stato membro e, indirettamente, dei loro familiari, si applica indipendentemente dalla cittadinanza dei familiari stessi. Ciò è espressamente confermato dalla lettera dell'art. 11 del suddetto regolamento, il quale stabilisce che il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di un cittadino di uno Stato membro che svolga nel territorio di un altro Stato membro un'attività subordinata o autonoma hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata in tutto il territorio di detto Stato « anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro ».
punto 27
Le questioni sollevate dal giudice nazionale devono pertanto essere risolte nel senso che il cittadino di un paese terzo, familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, non può invocare il regolamento n. 1408/71, e in particolare gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, dello stesso, per esigere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione giovanile contemplata a favore dei giovani in cerca di prima occupazione dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è occupato; tuttavia, tale indennità costituisce un vantaggio sociale ai termini dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 28
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Liegi, con sentenza 27 marzo 1984, dichiara:
Il cittadino di un paese terzo, familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, non può invocare il regolamento n. 1408/71, e in particolare gli art*. 2, n. 1, e 3, n. 1, dello stesso, per esigere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione giovanile contemplata a favore dei giovani in cerca di prima occupazione dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è occupato. Tuttavia, tale indennità costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
Firme
Bosco
Koopmans
Joliét
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 giugno 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della prima sezione
G. Bosco