Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 483 del 1993
Massime (1)
Massima n. 20191
- Fallimento e procedure concorsuali
- Capacità processuale del fallito
- Mancato riconoscimento in ordine alla proponibilità del ricorso tributario per contestare la ricorrenza di violazioni penalmente sanzionate
- Lamentata incidenza sull'esercizio del diritto di difesa di fronte all'eventuale successivo accertamento di responsabilità penale
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
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La mancata indicazione sia del tipo di reato di cui il contribuente, successivamente dichiarato fallito, è chiamato a rispondere, che dell'epoca cui si riferiscono i fatti allo stesso addebitati non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge fallimentare, nella parte in cui non riconosce al fallito capacità processuale in ordine alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, in quanto la pregiudiziale tributaria, per effetto dell'intervenuta abrogazione (ex art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) delle norme che la prevedevano, non opera più per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 1983, mentre per quelli commessi in epoca antecedente ha un'applicabilità ridotta in virtù delle numerose declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). - Sulla pregiudiziale tributaria, v. S. nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 89/1982, 88/1982.
Norme impugnate
- art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Parametri
- art. 24 Cost.
- art. 113, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da La Vaille Benito contro l'Ufficio provinciale I.V.A., iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 1993 la commissione tributaria di 1 grado di Caltanissetta, adita con ricorso La Vaille Benito, sottoposto a procedura fallimentare, per l'annullamento dell'avviso di accertamento (e di irrogazione di sanzioni) dell'Ufficio provinciale I.V.A. - ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113, comma 2, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non riconosce al fallito la capacità processuale alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate;
che il ricorrente, in quanto già dichiarato fallito, ha perduto la capacità processuale attiva e passiva, in relazione ai rapporti di natura patrimoniale, mentre la legittimazione è esclusivamente riconosciuta al curatore del fallimento, con la sola eccezione, in favore del fallito, dell'intervento nel giudizio per le questioni da cui potrebbe conseguire un'imputazione di bancarotta ( ex art. 43 cit.);
che tale limitata capacità processuale è però inidonea a consentire al medesimo fallito l'esercizio del diritto di difesa per la salvaguardia da altre sanzioni penali comminate per violazioni fiscali;
che il mancato riconoscimento di capacità processuale direttamente in capo al fallito può essere causa di gravi e pregiudizievoli effetti in ragione dell'eventuale successivo accertamento di responsabilità penale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la pregiudiziale tributaria non opera più per i reati tributari commessi a partire dal 1 gennaio 1983 per l'intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 13 del d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516) delle norme che la prevedevano; mentre per i reati commessi precedentemente questa Corte è intervenuta ripetutamente, ma settorialmente, con pronunce di dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. nn. 5/93, 258/91, 2/89, 247/83, 89/82 e 88/82) le quali hanno progressivamente ridotto l'ambito della residuale applicabilità dell'istituto;
che la Commissione rimettente non indica a quale epoca risalgano i fatti contestati al contribuente successivamente dichiarato fallito, né specifica di quali reati questi possa o debba rispondere, facendo genericamente riferimento al cit. d.l. n. 429/82, e alle violazioni delle prescrizioni in materia di I.V.A.;
che, al fine della rilevanza della questione di costituzionalità, la Commissione rimettente avrebbe dovuto motivare in ordine alla riconducibilità dei fatti addebitati al contribuente fallito in fattispecie di reato per le quali residualmente opera ancora, in regime transitorio, la pregiudiziale tributaria; riconducibilità che in realtà non è neppure prospettata non avendo la Commissione rimettente indicato di quali violazioni alla normativa dell'I.V.A. si tratti;
che la questione di costituzionalità è pertanto manifestamente inammissibile per difetto di (motivazione sulla) rilevanza;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'artt. 24 e 113, comma 2, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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