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Sez. 5, Sentenza n. 9256 del 17/04/2013 (Rv. 626015 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Impresa individuale - Errata indicazione della ditta - Effetti - Nullità dell'avviso di accertamento - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona fisica dell'imprenditore - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626015-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte, poiché l'obbligazione tributaria non fa capo, nel caso di impresa individuale, alla ditta, che è soltanto un elemento distintivo dell'impresa, ma alla persona fisica dell'imprenditore, l'eventuale erroneità dell'indicazione della ditta può comportare la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando da essa possa derivare incertezza assoluta riguardo all'individuazione della persona fisica dell'imprenditore destinatario della pretesa tributaria, tenuto conto di ogni altro dato identificativo risultante dall'accertamento, quale in primo luogo il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)