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Sez. L, Sentenza n. 7108 del 10/06/1992 (Rv. 477643 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività | Pagamento delle festività civili e religiose coincidenti con la domenica - Disciplina ex art. 1 e 2 dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 - Corresponsione di un importo aggiuntivo - Determinazione di quest'ultimo - Contrasto con la nozione di retribuzione onnicomprensiva ex art. 5 legge n. 260 del 1949 - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477643-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività

Le disposizioni degli artt. 1 e 2 dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 (reso efficace "erga omnes" con d.p.r. 14 luglio 1960 n. 1029), ad integrazione della disciplina dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (modificato dalla legge n. 90 del 1954), estendono agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa dipendenti dalle imprese industriali, precedentemente esclusi - salvo che per le quattro festività indicate al primo comma del citato art. 5 - dal pagamento delle festività civili e religiose coincidenti con la domenica, i benefici previsti dalla legge con riguardo ai soli lavoratori retribuiti non in misura fissa, stabilendo la corresponsione di un importo aggiuntivo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto per l'ipotesi di festività coincidenti con la domenica e non lavorate (art. 1) e la corresponsione di analoga maggiorazione (con l'aggiunta del compenso previsto per tali prestazioni) nell'ipotesi in cui quelle stesse festività, coincidenti con la domenica, siano lavorate (art. 21). Tali disposizioni, peraltro, in quanto assumono come base di calcolo della prevista quota aggiuntiva del normale trattamento economico la retribuzione di fatto o la retribuzione mensile fissa, risultano in contrasto con la nozione di retribuzione onnicomprensiva assunta dalla norma imperativa del citato art. 5 della legge n. 260 del 1949 (modificato dalla legge n. 90 del 1954) e quindi nulle, salvo che il trattamento ai sensi delle disposizioni predette assicuri un vantaggio eguale o superiore a quello derivante dalla sola applicazione della norma imperativa succitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3, Contr. Coll. 03/12/1954 num. 1, Contr. Coll. 03/12/1954 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1029 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)