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Sez. U, Sentenza n. 5781 del 10/11/1979 (Rv. 402419 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - MALATTIA CON ESITO LETALE CONTRATTA DAL DIPENDENTE PUBBLICO IN SERVIZIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402419-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - MALATTIA CON ESITO LETALE CONTRATTA DAL DIPENDENTE PUBBLICO IN SERVIZIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE.*

Nel rapporto di pubblico impiego, la domanda del pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione per il risarcimento del danno, per violazione dell'Obbligo di versare agli enti previdenziali i contributi relativi, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto investe la legittimita del comportamento dell'ente pubblico in relazione alla prestazione contributiva nascente dal rapporto di pubblico impiego, cui il rapporto assicurativo e geneticamente collegato- al pari della domanda di equo indennizzo ex artt 68 tu 10 gennaio 1957 n 3 e 48 DPR 3 maggio 1957 n 686, trattandosi pur sempre di previdenza in genetico collegamento con il rapporto di pubblico impiego. Per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno per la malattia, con esito letale, contratta dal dipendente pubblico in servizio, essendo tale pretesa inerente a un diritto soggettivo connesso solo occasionalmente al rapporto di pubblico impiego. (nella specie le due ultime domande, essendo state proposte solo nella fase di appello, sono state ritenute inammissibili a norma dell'art 345 cod proc civ per diversita di petitum e causa petendi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)