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Sez. 6, Sentenza n. 35213 del 11/07/2001 Cc. (dep. 27/09/2001) Rv. 220732 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Richiesta di condanna al pagamento delle spese della parte civile - Presentazione nel momento in cui imputato e p.m. raggiungono l'accordo - Necessità.
Stato
decisa il 2001-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220732-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

Nel procedimento di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la parte civile deve formulare istanza di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali non appena il pubblico ministero abbia espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, restando escluso che detta pretesa possa essere avanzata successivamente, nel corso dell'udienza eventualmente fissata per la decisione del giudice sull'accordo raggiunto tra le parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)