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Sez. 3, Sentenza n. 12024 del 04/12/1993 (Rv. 484619 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 legge n. 990 del 1969 in relazione agli artt. 24, 32 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Limiti dell'intervento del fondo - Riflessi sul diritto del danneggiato - Esclusione - Estensione del risarcimento al danno biologico - Ammissibilità - Violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484619-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, 20 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 con riferimento agli articoli 24, 32 e 3 Cost. in quanto i limiti stabiliti dal legislatore all'intervento del Fondo di garanzia non si riverberano sul diritto del danneggiato di agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni, essendo egli libero di agire, oltre che verso il Fondo, nei confronti del responsabile civile pure per il risarcimento del danno biologico, che non subisce limite da parte delle norme sopra indicate, posto che il tetto massimo dell'intervento del Fondo si riferisce all'intero ammontare del danno liquidato e non già a quella parte di esso riferentesi al danno biologico, senza che risulti violato il principio di uguaglianza, non derivando dalla detta normativa situazioni di privilegio a favore di una determinata categoria di soggetti, o di pregiudizio a danno di altri.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 32, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)