diritto.io

Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 255 Esibizione dell'atto di nazionalita'

1. Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicita', l'atto di nazionalita', per la prescritta annotazione.

2. Tuttavia, quando la pubblicita' e' richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non e' possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalita', l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da' comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale e' diretta, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalita'.

Art. 256 Esecuzione della pubblicita'

1. L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita' in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui e' stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli e' pervenuta.

2. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalita' a cura dell'autorita' predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorita' indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255.

3. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.

4. Dell'adempimento delle formalita' suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

Art. 257 Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

1. Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.

2. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.

Capo II. Della comproprieta'

Art. 258 Quote di comproprieta'

1. Le quote di partecipazione nella proprieta' della nave sono espresse in carati.

2. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.

Art. 259 Deliberazioni della maggioranza

1. Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.

2. La maggioranza e' formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente piu' di dodici carati della nave.

3. Quando la maggioranza e' detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purche' siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

Art. 260 Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie

1. Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la meta' del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati.

2. I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.

Art. 261 Difetto di maggioranza

1. Quando una deliberazione non puo' essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale e' l'ufficio d'iscrizione, su domanda di uno o piu' caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l'interesse comune.

Art. 262 Ipoteca della nave

1. La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non puo' essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.

Art. 263 Ipoteca dei carati

1. Il comproprietario della nave non puo' ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza.

Art. 264 Vendita della nave

1. La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimita'.

2. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la meta' dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puo' autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto.

3. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale puo' essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.

Titolo terzo. Dell'impresa di navigazione

Capo I. Dell'armatore

Art. 265 Dichiarazione di armatore

1. Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

2. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.

3. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 266 Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

1. Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 267 Designazione di rappresentante

1. Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

Art. 268 Forma della dichiarazione

1. La dichiarazione di armatore e' fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 269 Documenti da consegnare

1. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.

2. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non e' stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

Art. 270 Contenuto della dichiarazione di armatore

1. La dichiarazione di armatore deve contenere:

  1. a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dell'armatore;

  2. b) gli elementi di individuazione della nave.
    Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresi' contenere:

  3. c) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza del proprietario;

  4. d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Art. 271 Pubblicita' della dichiarazione

1. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalita'.

2. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 272 Presunzione di armatore

1. In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 273 Nomina di comandante della nave

1. L'armatore nomina il comandante della nave e puo' in ogni momento dispensarlo dal comando.

Art. 274 Responsabilita' dell'armatore

1. L'armatore e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

2. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, ne' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 275 Limitazione del debito dell'armatore

1. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore puo' limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

2. Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.