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Sez. 1, Sentenza n. 1644 del 04/07/1967 (Rv. 328454 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328454-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE - INAMMISSIBILITA.*

L'intervento adesivo dipendente non e ammissibile in appello perche il giudizio di secondo grado deve svolgersi, di regola, tra gli stessi soggetti che hanno partecipato a quello di primo grado e solo eccezionalmente, secondo il disposto dell'art. 344 cod.proc.civ., e consentito l'intervento volontario di coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo (art. 404 cod.proc.civ.). (Conf. 462-67, 222-66, 1534-62, 1308-61 contra 1220-66, 3214-62, 1855-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)