Sez. 3, Sentenza n. 21318 del 17/04/2002 Cc. (dep. 30/05/2002) Rv. 222133 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Reati tributari - Indicazione di ogni documento relativo all'indagato nel provvedimento di sequestro - Ammissibilità - Particolare natura dei reati tributari.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
In tema di sequestro probatorio, per la particolare natura dell'indagine per i reati tributari, che si basa sull'esame dell'intero coacervo cartolare relativo all'indagato, il decreto di sequestro può limitarsi ad una indicazione relativa a qualsiasi tipologia di atto o documento, con l'unico limite della loro pertinenza, che non può essere stabilita con valutazione antecedente, ma soltanto al momento dell'esecuzione del provvedimento. Ne consegue che l'apprensione di documenti non rientranti nelle 'vocì indicate comporta un vizio riguardante l'esecuzione del sequestro, che, in quanto tale, non può inficiare la legittimità del decreto di sequestro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)