Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 08/04/2003 (Rv. 561969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Proposizione al solo fine di prestare acquiescenza alla sentenza impugnata - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di dichiarare la propria acquiescenza alla sentenza di merito, in quanto l'acquiescenza espressa costituisce un negozio processuale, con cui la parte manifesta una volontà abdicativa del diritto di impugnazione, tesa a tener ferma la sentenza alla quale si riferisce; ne consegue che l'acquiescenza esclude la proponibilità dell'impugnazione e l'impugnazione proposta al solo fine di prestare acquiescenza al provvedimento impugnato costituisce uno sviamento dell'atto dalla sua funzione predeterminata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)