diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1209 del 22/09/2023 Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. 285835-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato non comparso in assenza di indicazione di legittimo impedimento - Omessa dichiarazione di assenza - Rinvio dell'udienza - Omessa comunicazione del rinvio all'imputato - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285835-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)