Sez. 3, Sentenza n. 14046 del 04/06/2013 (Rv. 626743 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Violazione del diritto di prelazione - Simulazione del prezzo di vendita nel preliminare e nel definitivo - Rimedio esperibile - Esercizio dell'azione di riscatto - Esclusività del rimedio - Insussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, l'avente diritto alla prelazione ex art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 "può" (e non deve) esercitare il diritto di riscatto, entro i termini di cui al comma quinto della norma citata, anche nell'ipotesi di indicazione, sia nella proposta di alienazione che nell'atto notarile di compravendita, di un prezzo simulato superiore a quello effettivamente pagato dall'acquirente, atteso che il diritto di prelazione garantisce al soggetto pretermesso l'acquisto "a parità di condizioni", fermo restando, pertanto, che egli può - in alternativa - stipulare il contratto alle condizioni imposte dalla controparte, ed agire poi nei suoi confronti per il risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)