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Sez. 3, Sentenza n. 14046 del 04/06/2013 (Rv. 626743 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Violazione del diritto di prelazione - Simulazione del prezzo di vendita nel preliminare e nel definitivo - Rimedio esperibile - Esercizio dell'azione di riscatto - Esclusività del rimedio - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626743-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, l'avente diritto alla prelazione ex art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 "può" (e non deve) esercitare il diritto di riscatto, entro i termini di cui al comma quinto della norma citata, anche nell'ipotesi di indicazione, sia nella proposta di alienazione che nell'atto notarile di compravendita, di un prezzo simulato superiore a quello effettivamente pagato dall'acquirente, atteso che il diritto di prelazione garantisce al soggetto pretermesso l'acquisto "a parità di condizioni", fermo restando, pertanto, che egli può - in alternativa - stipulare il contratto alle condizioni imposte dalla controparte, ed agire poi nei suoi confronti per il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)