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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 61 del 1983

Decisione
decisa il 1983-03-08, depositata il 1983-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:61
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12766

  • Giudizio incidentale di costituzionalità
  • Sistema penale
  • Modifiche
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77
  • Non identificabilità dell'oggetto della questione, prospettata con interpretazioni contrapposte della norma applicabile (sent. n. 30/1983)
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale fondata su due contrapposte interpretazioni della norma impugnata, senza che sia operata una scelta interpretativa che consenta l'identificazione del thema decidendum. - cfr. O. n. 65/1983.

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1982 dal Pretore di Desio, nel procedimento penale a carico di Conte Giuseppe Michele, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 22 dicembre 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Desio con ordinanza del 22 aprile 1982 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
punto 2
Considerato che l'ordinanza si fonda su interpretazioni contrapposte della norma applicabile, senza operare una scelta interpretativa che consenta l'identificazione del thema decidendi; che questa Corte (v. da ultimo sent. n. 30/1983) ha ritenuto l'inammissibilità delle questioni proposte con riferimento "a contenuti normativi che risultano al tempo stesso diversi e considerati, per così dire, alla pari";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROSHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze