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Sez. U, Sentenza n. 1155 del 07/11/2000 (Rv. 541430 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Ordine di rilascio per occupazione senza titolo - Azione in opposizione - Giurisdizione dell'AGO - Condizioni - Deduzione dell'esistenza di un pregresso provvedimento di assegnazione o dei presupposti di legge per l'assegnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541430-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza titolo, reso dal presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione e non del disposto dell'art. 11, comma tredicesimo, dello stesso decreto (riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione), qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio, mentre è devoluta al giudice amministrativo se l'occupante medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, poiché in tali ultime ipotesi (come in quelle delle opposizioni avverso la revoca o l'annullamento dell'assegnazione), la domanda si ricollega a posizioni di interesse legittimo, in relazione ai poteri discrezionali dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)