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Sez. U, Sentenza n. 15200 del 22/07/2016 (Rv. 640607 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione ex art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001 - Esclusività - Limiti - Fattispecie in tema di abuso del diritto.
Stato
decisa il 2016-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640607-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo, benchè subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, non preclude al Consiglio dell'ordine che ne sia stato richiesto la possibilità di verificare se, in tal modo, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive (nella specie, per essere risultato gravato da un precedente disciplinare e da numerosi procedimenti penali pendenti, così da rendere non veritiera l'autocertificazione che ne attestava l'insussistenza) tali che al cittadino italiano impedirebbero - in assenza della condotta irreprensibile invece postulata dall'art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012) - comunque l'esercizio della medesima professione, connotandosi un siffatto comportamento in termini di abusività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 1, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 2, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 6, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 com. 1 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)