Sez. 3, Sentenza n. 654 del 13/03/1970 (Rv. 345833 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE - CHIUSURA - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - SUPERFLUITA DELL'ULTERIORE ISTRUZIONE - AMMISSIBILITA - POTERE DEL COLLEGIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE - CHIUSURA - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - SUPERFLUITA DELL'ULTERIORE ISTRUZIONE - AMMISSIBILITA - POTERE DEL COLLEGIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'art 209 cod proc civ conferisce al giudice istruttore il potere di dichiarare chiusa la assunzione della prova non solo quando i mezzi ammessi siano stati completamente espletati o quando la parte ne sia stata dichiarata decaduta, ma anche quando egli ravvisi superflua la ulteriore assunzione, in base ai risultati gia raggiunti. Non vi e dubbio che uguale potere spetti anche al collegio che, in Sede di discussione e, quindi, di decisione della causa, debba anche provvedere sulla richiesta di una parte di completare la assunzione di una prova, ammettendo alla escussione dei testimoni che il giudice istruttore ha escluso, sia pure per ragione diversa da quella fondata sui risultati gia raggiunti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)