Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 luglio 1985, causa 277/83
Epigrafe
Sentenza della Corte
3 luglio 1985
Nella causa 277/83,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Manfred Beschel, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal suo governo, in persona del sig. Arnaldo Squillante, presidente di sezione del Consiglio di stato, capo del servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del ministero degli esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, applicando una riduzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool di vino utilizzato nella produzione del vino liquoroso « Marsala » ed applicando invece, nella sua aliquota piena, l'equivalente sovraimposta di confine sull'alcool di vino utilizzato nella produzione dei vini liquorosi importati dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e O. Due, presidenti di sezione, P. Pescatore, K. Bahlmann, R. Joliét e T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 27 marzo 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1983 la Commissione delle Comunità Europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, tassando ad aliquota ridotta l'alcool di vino utilizzato nella fabbricazione del vino liquoroso « Marsala », è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95 del trattato CEE in quanto l'alcool di vino utilizzato nella fabbricazione dei vini liquorosi importati dagli altri Stati membri viene gravato di una sovraimposta di confine ad aliquota piena.
punto 2
Dal fascicolo risulta che la normativa italiana grava l'alcool di vino di produzione nazionale con un'imposta di fabbricazione e l'alcool di vino importato con una sovraimposta di frontiera di pari importo. Il decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200 (GURI 6 ottobre 1948, n. 233, modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, GURI 30 dicembre 1980, n. 355) accorda tuttavia, all'art. 29, una riduzione del 60% dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione per l'alcool di vino utilizzato nella fabbricazione dei vini liquorosi che hanno diritto alla denominazione di « Marsala ».
punto 3
II vino liquoroso « Marsala » è soggetto inoltre ad una normativa speciale concernente in particolare la delimitazione territoriale dei vigneti, la qualità delle uve che possono essere impiegate nella sua fabbricazione, e la vigilanza della pubblica autorità sulla produzione e la messa in commercio.
punto 4
Nel luglio del 1984, il Parlamento italiano ha adottato la legge 28 luglio 1984, n. 408 (GURI 2 agosto 1984, n. 212) il cui art. 4 bis dispone che la riduzione delle imposte di fabbricazione sugli alcoli contemplata dall'art. 29 del decreto legge del 1948 relativamente alla fabbricazione del vino Marsala viene estesa a tutti i vini liquorosi ed aromatici compresi quelli prodotti negli Stati membri della Comunità europea ed importati in Italia. La medesima legge precisa che entrerà in vigore quando i ministri competenti avranno adottato a tal fine un decreto, il che non è ancora avvenuto.
punto 5
È opportuno notare anzitutto che la Commissione, pur sottolineando che la nuova legge è conforme all'art. 95, fa osservare che la situazione attuale resta immutata rispetto all'inizio della causa e che per questa ragione essa non può soprassedere al presente ricorso.
punto 6
La Commissione ritiene che tutti i vini liquorosi, siano essi provvisti o^meno di una denominazione d'origine, costituiscono prodotti similari ai sensi del 1o comma dell'art. 95 in quanto « abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze », come la Corte ha precisato nella sentenza 27 febbraio 1980 (causa 169/78, Commissione/Repubblica italiana, Race. pag. 385, punto 5 della motivazione e riferimenti ivi indicati). La Commissione osserva a questo proposito che tutti i vini liquorosi formano una serie di prodotti omogenei dalle caratteristiche simili. In effetti, la normativa comunitaria contemplerebbe una definizione precisa di vino liquoroso all'allegato II, punto 12, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1). All'interno di questa categoria, tutti i vini liquorosi sarebbero fra loro sostituibili e risponderebbero ad esigenze pressoché identiche dei consumatori.
punto 7
Secondo la Commissione, il sistema impositivo di cui è causa ha l'effetto di sfavorire i vini liquorosi importati privilegiando il vino liquoroso « Marsala ». In effetti, il « Marsala » rappresenterebbe, fra tutti i vini liquorosi a denominazione d'origine, più del 90% della produzione dei vini liquorosi italiani. La circostanza che anche gli altri vini liquorosi di produzione nazionale siano privi del vantaggio fiscale non muterebbe in alcun modo la discriminazione nei confronti dei vini liquorosi importati poiché, secondo la Commissione, un regime differenziato all'interno di un medesimo Stato membro può essere compatibile con l'art. 95 solamente se possono fruirne anche i prodotti similari o concorrenti importati.
punto 8
II governo italiano osserva che l'amministrazione italiana prepara attualmente il decreto contemplato dalla precitata legge n. 408, che estende il trattamento concesso al vino liquoroso « Marsala » agli altri vini liquorosi italiani o importati da altri Stati membri. La nuova normativa italiana darà così piena soddisfazione alla richiesta della Commissione.
punto 9
Quanto al merito, il governo italiano afferma in sua difesa che, con la sentenza 27 febbraio 1980 (causa 171/78, Commissione/Danimarca, Race. pag. 447), la Corte ha riconosciuto che gli Stati membri hanno la legittima facoltà di concedere misure di agevolazione fiscale a taluni tipi di prodotti a condizione che ne estendano il beneficio in modo non discriminatorio ai prodotti importati che si trovano nelle medesime condizioni. La normativa concernente il « Marsala » non sarebbe in contraddizione con il principio così definito poiché l'insieme delle disposizioni relative al « Marsala » imporrebbe prescrizioni eccezionali, severissime e restrittive per tutta la produzione di tale vino. Concedendo questa misura di agevolazione fiscale, il legislatore italiano avrebbe voluto tener conto di questa situazione particolare in cui si trovano i produttori del « Marsala », i quali devono sostenere le spese ed i costi supplementari derivanti dal detto sistema di controllo della produzione.
punto 10
Inoltre, il governo italiano ritiene che, dal punto di vista fiscale, non vi sia nessun motivo per assimilare i vini liquorosi importati al « Marsala » in quanto tali vini liquorosi importati sono soggetti ad un'imposizione di importo pari a quella applicata a tutti i vini liquorosi nazionali, con la sola eccezione del « Marsala ». A queste condizioni, per constatare una violazione dell'art. 95 non sarebbe determinante accertare una similarità del « Marsala » con i vini liquorosi importati. Quanto al carattere anticoncorrenziale del regime fiscale, il governo italiano ritiene che un trattamento fiscale favorevole non sia in contraddizione con l'art. 95 quando sussistono altre circostanze che garantiscono che tale trattamento non ha lo scopo né l'effetto di diminuire la competitività dei prodotti importati. Tali circostanze sussisterebbero nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la misura di agevolazione farebbe parte degli interventi di sostegno delle attività economiche nel mezzogiorno d'Italia finalizzati allo sviluppo economico delle regioni sottosviluppate e che la riduzione dell'imposta arrecherebbe ai produttori del « Marsala » solo « un vantaggio molto contenuto (circa 122 lire per litro di vino “ Marsala ” ).
punto 11
Innanzitutto occorre constatare che è pacifico che la nuova legge che estende il trattamento fiscale del « Marsala » a tutti i vini liquorosi, siano essi di produzione nazionale o importati dagli altri Stati membri, non è ancora entrata in vigore. Il governo italiano ha d'altronde sostenuto la propria posizione di principio secondo cui il trattamento riservato al « Marsala » non è in contraddizione con l'art. 95 dėl trattato. Va infine constatato che la Commissione ha deciso di non rinunciare al ricorso.
punto 12
Per quel che riguarda il merito della causa, dalla giurisprudenza costante della Corte (vedi sentenza 27 febbraio 1980, causa 169/78, Commissione/Italia, Race, pag. 385, e sentenza 27 maggio 1981, cause riunite 142 e 143/80, Essevi e Salengo, Race. pag. 1413) risulta che l'art. 95 ha lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci fra Stati membri in condizioni normali di concorrenza tramite l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio o protezionistico nei confronti di merci originarie di altri Stati membri. La norma di base in materia è costituita dal 1o comma dell'art. 95, che si basa su di un confronto degli oneri fiscali gravanti sui prodotti nazionali e su quelli importati che possono essere considerati « similari ». Tenuto conto dell'attuale sviluppo del diritto comunitario, la concessione di taluni esoneri o di taluni sgravi fiscali sotto forma di esenzione fiscale o di riduzione delle aliquote di imposta in funzione di criteri obiettivi va ammessa a condizione che il beneficio di tali misure venga esteso in modo non discriminatorio ai prodotti importati che si trovano nelle medesime condizioni.
punto 13
È indubbio che i vini liquorosi formano una gamma di prodotti omogenei dalle caratteristiche simili ed hanno agli occhi del consumatore proprietà analoghe o rispondono alle medesime esigenze. D'altro canto è altresì certo che nessun vino liquoroso importato potrà mai fruire del trattamento preferenziale accordato al Marsala e che tali vini importati sono dunque oggetto di una discriminazione.
punto 14
Stando così le cose, va ancora esaminato se le ragioni addotte dal governo italiano per giustificare il trattamento diverso dell'alcool di vino quando è utilizzato per la fabbricazione del « Marsala » rendano questo regime compatibile con l'art. 95, 1o comma, del trattato.
punto 15
Innanzitutto, va constatato che i vini liquorosi in provenienza dagli altri Stati membri non potranno mai soddisfare le condizioni imposte dalla normativa italiana per poter fruire della denominazione « Marsala » e non potranno dunque mai fruire dell'agevolazione fiscale concessa al Marsala.
punto 16
II governo italiano non può neppure trarre argomento dallo stato di sottosviluppo della regione di produzione del « Marsala » poiché le pratiche fiscali discriminatorie non sono sottratte all'applicazione dell'art. 95 per il fatto di poter essere qualificate nello stesso tempo come modo di finanziamento di un aiuto statale (sentenza 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione /Italia, Race. pag. 1533).
punto 17
Infine, anche ammettendo che la riduzione dell'imposta arrechi ai produttori del « Marsala » solo un vantaggio molto contenuto, è opportuno porre in evidenza che l'obiettivo dell'art. 95, 1o comma, di evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, non potrebbe essere raggiunto se i vantaggi concessi ai prodotti nazionali potessero sottrarsi al divieto dell'art. 95 a causa del loro asserito effetto limitato. Di conseguenza, anche uno sgravio fiscale dal tenue effetto discriminatorio è proibito dall'art. 95.
punto 18
Concludendo da quanto precede, si deve constatare che le disposizioni fiscali applicate in Italia, come risultano dalle precitate norme di legge, sono incompatibili con le esigenze dell'art. 95 del trattato per quel che riguarda l'imposizione, in primo luogo, del vino liquoroso denominato « Marsala » e, in secondo luogo, la sovraimposta di confine sull'alcool di vino utilizzato nella produzione di vini liquorosi importati da altri Stati membri.
SENTENZA › Sulle spese
punto 19
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente nei suoi mezzi, e va dunque condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, gravando i vini liquorosi importati dagli altri Stati membri di una sovraimposta di confine sull'alcool di vino utilizzato nella loro fabbricazione la cui aliquota è superiore a quella dell'imposta applicata sull'alcool di vino utilizzato nella produzione del vino liquoroso « Marsala », è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95 del trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
Mackenzie Stuart
Bosco
Due
Pescatore
Bahlmann
Joliét
O'Higgins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 luglio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart