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Sez. U, Sentenza n. 10474 del 07/12/1994 (Rv. 489065 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità - Condizioni ex art. 9, secondo comma, legge n. 898 del 1970 ed ex art. 13 legge n. 74 del 1978 - Controversie relative - Giurisdizione - Della Corte dei Conti -.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489065-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La norma di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, prevedendo, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato a tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest'ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei Conti in materia di pensione, la controversia afferente all'erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)