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Sez. L, Sentenza n. 4565 del 30/07/1984 (Rv. 436466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ AI LICENZIAMENTI PER CAUSA DI MATRIMONIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ AI LICENZIAMENTI PER CAUSA DI MATRIMONIO - ESCLUSIONE.*

La legge 15 luglio 1966 n. 604 in tema di licenziamenti individuali non ha abrogato la legge 9 gennaio 1963 n. 7 in materia di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, né espressamente, né per incompatibilità. Ne consegue che il termine di decadenza posta dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica esclusivamente per l'impugnazione dei licenziamenti disciplinati dalla stessa legge e non anche all'ipotesi di licenziamento intimato per causa di matrimonio, autonomamente disciplinata con la comminatoria della sanzione di nullità, dallo art. 2 della legge n. 7 del 1963. (V 192/73, mass n 361993).*

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)