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Sez. 1 - , Sentenza n. 22687 del 28/09/2017 (Rv. 645523 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Comunicazione al destinatario mediante raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Contestazione del destinatario - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2017-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645523-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)