Nuove norme sulla imposta di bollo
Testo in vigore al
Art. 37
1. Nei casi in cui sia consentito il pagamento dell'imposta in modo virtuale si applicano:
a) per la omessa o tardiva denuncia, una sopratassa uguale a sei decimi della imposta;
b) per la infedele denuncia, una sopratassa uguale a sei quinti della imposta evasa;
c) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza, una sopratassa pari al 12% della imposta.
2. Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale in base a denuncia.
3. Le sopratasse di cui ai precedenti comma, eccettuata quella per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine.
Art. 38
1. Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti non osservi obblighi, divieti o prescrizioni del presente decreto e dell'allegata tariffa e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000 per ciascuna infrazione.
Art. 39
1. Per gli atti e scritti in violazione al bollo, oltre le sopratasse e le pene pecuniarie previste negli articoli precedenti, e' sempre dovuta l'imposta di bollo non corrisposta o il supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
2. La regolarizzazione degli atti e scritti non conformi alle disposizioni del presente decreto e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro, i quali annotano sul documento regolarizzato l'importo della pena pecuniaria riscossa.
Art. 40
1. Nei casi di falsificazione, di contraffazione e di alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo in modo virtuale, oltre le sanzioni previste dal Codice penale, sono applicabili le pene pecuniarie e le sopratasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento della imposta se questa sia dovuta.
2. Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati.
3. La norma del primo comma si applica anche nella ipotesi prevista dal precedente comma quando nella sentenza sia accertato il precedente uso di un valore di bollo.
Titolo X. Competenza per l'accertamento delle violazioni
Art. 41
1. Per l'accertamento delle trasgressioni contemplate nel presente decreto, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1920, n. 4.
Art. 42
1. Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni al presente decreto, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. Tutti coloro che a norma delle disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere libri o registri bollati o a conservare atti soggetti a bollo e le persone indicate negli articoli 28 e 29 sono tenuti ad esibire ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma id agli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria i libri, i registri, gli atti e scritti che attengono alla loro attivita' o funzione.
3. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o scritti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale, sempre che tali atti o scritti si riferiscano a materie in ordine alle quali, a termine dei citati articoli, le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare.
4. I notai peraltro sono in ogni caso tenuti ad esibire gli atti pubblici e le scritture private autenticate, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
5. I funzionari e gli impiegati di cui al primo comma nonche' gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 43
1. Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale al quale devono essere uniti gli atti, scritti, libri e registri che servono alla prova delle violazioni.
2. Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si possono per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fa in esso risultare questa circostanza.
3. Il contribuente che intende trattenere gli atti, scritti, libri e registri che dovrebbero essere uniti al processo verbale di accertamento deve depositare all'atto della contestazione della trasgressione, una somma pari all'ammontare della imposta ed al minimo della pena pecuniaria stabilita dalla legge per la violazione relativa a ciascun documento trattenuto.
4. L'autorita' procedente fa constare, nel processo verbale, del detto deposito o della firma o sigla apposta alle carte trattenute dal contribuente.
5. I libri indicati nella prima parte dell'art. 25 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, debbono essere lasciati al contribuente qualora dichiari che occorrano al proprio esercizio commerciale o industriale, ferme in ogni caso le disposizioni dei capoversi 1° e 2° del detto art. 25.
6. Il contribuente e' obbligato a conservare inalterati e, su richiesta dell'Intendente di finanza o dell'autorita' giudiziaria, a presentare in qualsiasi momento gli atti, scritti, libri e registri a lui rilasciati a norma dei precedenti comma.
7. Ove non li presenti o li presenti alterati, ferme le sanzioni di cui all'art. 28 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.
Art. 44
1. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste della presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10% per spese inerenti alla riscossione.
Titolo XI. Prescrizione
Art. 45
1. L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui la imposta avrebbe dovuto essere pagata.
2. La verificatasi prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione della imposta, della sopratassa e della pena pecuniaria non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in violazione del presente decreto, senza l'effettivo pagamento della imposta.
3. L'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sopratasse e pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno dell'effettuato pagamento.
4. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il disposto della nota all'art. 17 della tariffa e salvo il caso in cui si tratti di moduli gia' bollati col punzone e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve, a pena di decadenza, essere presentata all'Intendenza di Finanza entro un anno dalla data dell'entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
Titolo XII. Vendita dei valori bollati
Art. 46
1. La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone ed uffici autorizzati con apposito decreto dell'Amministrazione finanziaria. Ad essi compete l'aggio nella misura seguente:
A) rivenditori di generi di monopolio:
a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno: tre lire per cento;
b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000:
1) due lire per cento;
B) cancellieri ed ufficiali giudiziari:
a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno: centesimi settantacinque per cento;
b) per gli importi di valori bollati prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000:
1) centesimi cinquanta per cento.
C) distributori diversi da quelli di cui sopra alle lettere A) e B):
a) fino a L. 15.000.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;
b) per gl'importi prelevati nello stesso anno oltre L. 15.000.000:
1) lire una per cento.
2. Alle persone ed enti che a norma delle vigenti disposizioni di legge sono autorizzati a prelevare con diritto all'aggio i valori bollati direttamente dagli uffici del registro e dagli enti autorizzati alla distribuzione compete l'aggio di cui alla lettera C).
3. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, alle richieste di acquisto dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
Titolo XIII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 47
1. Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto le esenzioni dalle imposte di bollo e le riduzioni delle imposte di bollo graduali e proporzionali stabilite da altre leggi senza determinazione di tempo o per tempo superiore al quinquennio cesseranno di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione.3
2. In ogni caso la cessazione del privilegio non potra' aver luogo prima del 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le imposte fisse previste da leggi speciali sono elevate alla stessa misura di quelle contemplate per gli atti della stessa natura nella tariffa allegata al presente decreto.
4. Le disposizioni di cui ai comma precedenti non si applicano nei casi per i quali sia prevista, da leggi speciali una imposta sostitutiva o comprensiva di quella di bollo.
5. Restano ferme le esenzioni e le riduzioni previste da accordi o convenzioni internazionali resi esecutivi nella Repubblica o da leggi emanate in esecuzione di essi.
Art. 48
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli atti posti in essere dopo il 31 luglio 1953.
2. Per le persone o gli enti che alla data suddetta gia' fruiscono del pagamento dell'imposta in modo virtuale in base a denuncia od abbonamento, la liquidazione della imposta sara' effettuata tenendo conto delle aliquote risultanti dalla vecchia e dalla nuova tariffa per il periodo per il quale sono state rispettivamente in vigore.
Art. 49
1. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonche' i moduli, i libri, i registri gia' bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco o se adoperati abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1953, essere integrati sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa mediante marche da bollo d'applicarsi ed annullarsi a cura delle parti nei modi di cui all'art. 17.
Art. 50
1. Fino a nuova disposizione, le norme degli articoli 2, comma secondo, numero 1, e 28 del presente decreto, concernenti la presentazione o la produzione di atti e documenti davanti l'autorita' giudiziaria, si applicano nel momento in cui il giudice emette un provvedimento in base agli atti e documenti medesimi.
2. Nel processo di cognizione, durante l'istruzione della causa, le disposizioni del comma precedente sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento sugli atti e documenti e, per ogni altro caso, al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore, al momento in cui e' fissata l'udienza di discussione in conformita' dell'art. 2 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 51
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 agosto 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 8. - PALLA