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Sez. 3, Sentenza n. 305 del 09/02/1970 (Rv. 345175 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - PROCESSO INTERROTTO PER MORTE DI UNA DELLE PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI EREDI - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI EREDI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI EREDI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345175-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - PROCESSO INTERROTTO PER MORTE DI UNA DELLE PARTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI EREDI - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI EREDI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI EREDI - NECESSITA.*

Qualora nel corso del giudizio muoia una delle parti, la sua legittimazione, attiva o passiva, si trasmette congiuntamente a tutti gli eredi, i quali si trovano in una situazione di litisconsorzio necessario, qualunque sia la natura del rapporto dedotto in lite. Pertanto, se il processo non e stato riassunto nei confronti di tutti i coeredi, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non citati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)