diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17684 del 21/06/2021 (Rv. 661664 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Pregiudizio da irragionevole durata del processo - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Limiti al sindacato di legittimità.
Stato
decisa il 2021-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661664-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012 ovvero, altrimenti, nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)