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Sez. L, Sentenza n. 6956 del 21/11/1983 (Rv. 431629 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - NOTIFICAZIONE NELLE MANI DEL PORTIERE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - VERBALIZZAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEL MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO E DI OGNI ALTRA PERSONA IDONEA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431629-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE - NOTIFICAZIONE NELLE MANI DEL PORTIERE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - VERBALIZZAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEL MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO E DI OGNI ALTRA PERSONA IDONEA - SUFFICIENZA.*

In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ed il relativo accertamento non deve tradursi in forme sacramentali, né nella riproduzione della dizione del codice, essendo, invece, necessario e sufficiente che risulti chiara l'attestazione dell'assenza di soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ.; consegue che, quando le parole usate dall'incaricato della notifica indichino, nel loro complessivo significato, il mancato rinvenimento, nel luogo della notifica, del destinatario dell'atto e di ogni altra persona idonea ai sensi del secondo comma citato, la notificazione, malgrado l'imprecisione lessicale, deve ritenersi validamente eseguita con la consegna della copia nelle mani del portiere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)