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Sez. 3, Sentenza n. 1355 del 14/06/1967 (Rv. 327953 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - MANCATA ALLEGAZIONE DI ATTI ESSENZIALI - PROCURA VALIDA PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - IMPROCEDIBILITA - OMESSA DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327953-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - MANCATA ALLEGAZIONE DI ATTI ESSENZIALI - PROCURA VALIDA PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - IMPROCEDIBILITA - OMESSA DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO.*

La causa di improcedibilita dell'appello, prevista dall'art. 348 cod proc.civ. per il caso in cui l'appellante non presenti il proprio fascicolo nella prima udienza, vale anche per il caso che l'appellante, dopo averlo ritirato, non lo restituisca nel termine di quattro giorni prima dell'udienza di discussione stabilito dall'art.111 delle Disposizioni di attuazione in relazione all'art. 169 dello stesso codice, ovvero lo restituisca incompleto, per la mancata allegazione di Atti essenziali. Fra tali Atti va compresa la procura al difensore, valida per il giudizio di appello. Qualora il giudice di appello abbia omesso di prendere in esame la questione d'improcedibilita fondata su tale causa, la Corte di Cassazione non puo esaminarla nel merito in base a certificazioni o ad altri documenti attestanti la Mancanza di Atti essenziali nel fascicolo, non potendo tener conto di una nuova documentazione ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ., ma deve limitarsi ad annullare la sentenza di appello con rinvio, per omesso esame di un punto decisivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)