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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 41 del 1981

Decisione
decisa il 1981-02-26, depositata il 1981-03-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:41
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16054

  • Fallimento
  • Termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento
  • Decorrenza dall'affissione anziché dalla comunicazione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 151/1980.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1980 dal tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Davi Bruno e il curatore del suo fallimento rag. Necchi Alberto ed altri, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1980, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 19 novembre 1980 e iscritta al n. 698 R.O. 1980, il tribunale di Sondrio, provvedendo sulla opposizione spiegata, con atto notificato l'8 ottobre 1979 al curatore dal debitore Davi Bruno avverso la sentenza 18 agosto 1979, affissa il 20 settembre 1979, con cui lo stesso tribunale aveva dichiarato il fallimento della Ditta Mairim di Davi Bruno, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere per il fallito il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento dall'affissione ancorché la comunicazione, prevista dall'art. 17, comma primo, dello stesso r.d., non sia, rispetto ad essa, anteriore o contemporanea (comunicazione, che dagli atti non risulta se e quando eseguita); che nessuna delle parti si è costituita in questa sede né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; che nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata assegnata, il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
punto 2
considerato che con sentenza 27 novembre 1980, n. 151, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debilore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento; questione già dichiarata fondata con sentenza n. 151 del 1980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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