diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 627 del 23/03/1983 Cc. (dep. 06/04/1983) Rv. 158276 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - STATO DI SALUTE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158276-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - STATO DI SALUTE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE.*

In tema di libertà provvisoria, lo stato di salute dell'imputato, che normalmente ha carattere sussidiario, assume valore decisivo qualora sia di particolare gravità da non consentire nel regime detentivo le cure necessarie, per cui deve risultare obbiettivamente l'incompatibilità del quadro morboso con lo stato di detenzione, non ovviabile neppure con il ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. (V mass n 156369 e giurisprudenza indicata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 11 com. 2, Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 8, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)