Sez. 5, Sentenza n. 8236 del 31/03/2008 (Rv. 602328 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Incorporazione di società di capitali - Azioni o quote della incorporata - Possesso da parte dell'incorporante - Disciplina ex art. 123 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Disavanzo di fusione - Iscrizione non tassabile sino a concorrenza del disavanzo nel passivo del bilancio (o del conto economico) di corrispondente posta di rivalutazione delle rimanenze iniziali - Ammissibilità - Conseguenze - Determinazione del reddito imponibile - Indistinguibilità fra beni strumentali e beni merce - Fattispecie relativa a titoli posseduti da società finanziaria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi d'impresa e con riguardo alla fusione per incorporazione di una società di capitali, le cui azioni o quote siano possedute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le azioni o quote medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto dell'incorporata, ove la relativa divergenza dipenda dalla valutazione delle rimanenze finali dell'incorporata stessa, iscrivendo nel passivo di bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di rivalutazione delle rimanenze iniziali, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito imponibile, ai sensi e nel vigore dell'art. 123, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dall'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ciò comporta l'indistinguibilità fra beni strumentali e beni merce al fine della determinazione del reddito imponibile, nell'ipotesi di fusione per incorporazione di una società di capitali interamente posseduta dalla società incorporante. (Nella specie la S.C. ha applicato il principio alla valutazione dei titoli posseduti dalla società incorporata, che, in quanto società finanziaria, costituiscono per essa dei beni merce).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)