Sez. 6, Sentenza n. 9905 del 20/02/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184821 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI CONVIVENZA - NOZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI CONVIVENZA - NOZIONE.*
In tema di notificazione, il concetto di convivenza non va riferito soltanto a coloro che anagraficamente fanno parte della famiglia dell'imputato, ma anche a quelle persone che, per qualsiasi motivo, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione dell'imputato, senza che coincidano le loro rispettive residenze anagrafiche, e che assicurino l'ufficiale notificante di provvedere alla rimessione dell'atto all'interessato. (fattispecie in tema di consegna dell'atto alla suocera non convivente anagraficamente ma presente al momento nel domicilio dichiarato dall'interessato). (Conf mass n 178386).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)