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Sez. 4, Sentenza n. 11380 del 27/04/1990 Ud. (dep. 10/08/1990) Rv. 185083 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LINEE ELETTRICHE AEREE - LAVORI IN PROSSIMITÀ - PONTEGGIO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185083-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - LINEE ELETTRICHE AEREE - LAVORI IN PROSSIMITÀ - PONTEGGIO - NOZIONE - FATTISPECIE.*

In tema di prevenzione degli infortuni del lavoro sulle costruzioni, ai fini del divieto di esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, nella nozione di "ponteggio" rientra anche la gru, che, proprio per le sue caratteristiche strutturali e funzionali determina pur'essa esposizione a pericolo. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che tra i lavori di preparazione di una costruzione rientri la sistemazione di un gabbiotto su una base in cemento per la copertura della successiva installazione di un serbatoio). (Conf mass n 179610).*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)