Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 70 Obblighi di non discriminazione
1. Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.
Art. 71 Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 70 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l’articolo 20, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.
Art. 72 Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile
1. Un’autorità nazionale di regolamentazione può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 68, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, dopo aver esaminato l’analisi di mercato, l’autorità nazionale di regolamentazione concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un’impresa l’obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3.
Art. 73 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate
1. In conformità dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese, tra l’altro:
a) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
b) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
d) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;
e) di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;
i) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
j) di interconnettere reti o risorse di rete;
k) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.
2. Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 61 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;
b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
d) fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;
e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;
f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
h) fornitura di servizi paneuropei.
Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione prenda in considerazione, conformemente all’articolo 68, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 72 o del presente articolo, valutano se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 72 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39.
Art. 74 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Ai sensi dell’articolo 68, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considerano opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accertano l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 69 a 73, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 70, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritengono opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, le incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.
Art. 75 Tariffe di terminazione
1. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato a norma dell’articolo 117 che integri la presente direttiva definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (congiuntamente «tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro. A tal fine la Commissione:
a) ottempera ai principi, ai criteri e ai parametri di cui all’allegato III;
b) nel determinare per la prima volta le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, tiene conto della media ponderata dei costi efficienti nelle reti fisse e mobili stabiliti secondo i principi di cui all’allegato III, applicata in tutta l’Unione; le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione nel primo atto delegato non sono superiori alla tariffa massima tra le tariffe in vigore sei mesi prima dell’adozione di tale atto delegato in tutti gli Stati membri, una volta operati gli eventuali adeguamenti necessari per tenere conto di circostanze nazionali eccezionali;
c) prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno Stato membro, per assicurare un’adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell’Unione;
d) tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e
e) prende in considerazione la necessità di prevedere un periodo di transizione pari a un massimo di 12 mesi al fine di consentire adeguamenti negli Stati membri in cui sia necessario sulla base delle tariffe precedentemente imposte.
2. Tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione riesamina l’atto delegato adottato a norma del presente articolo ogni cinque anni e in tali occasioni valuta, applicando i criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1, se continui a essere necessario fissare tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello di Unione. Qualora la Commissiona decida, a seguito della sua revisione di cui al presente paragrafo, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, le autorità nazionali di regolamentazione possono condurre analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 67 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, un’autorità nazionale di regolamentazione rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato III e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.
Art. 76 Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità
1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 79 e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. Quando valuta tali impegni, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:
i) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
ii) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
iii) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e
iv) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;
c) è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 80, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;
d) i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;
e) è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato IV ed è presentata in buona fede.
2. Se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, e non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Il primo comma lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, non soddisfano le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 67 e 68. In deroga al presente paragrafo, primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 68 a 74 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano costantemente il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 e possono imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire loro dichiarazioni annuali di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, qualora sorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica linee guida volte a promuovere l’applicazione coerente, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, delle condizioni di cui al paragrafo 1 e dei criteri indicati all’allegato IV.
Art. 77 Separazione funzionale
1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 69 a 74 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione presenta una richiesta alla Commissione fornendo:
a) prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;
b) una valutazione motivata che concluda che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
c) un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità nazionale di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.
3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;
b) l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.
A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67. Sulla base dell’analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 32.
4. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 67 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3.
Art. 78 Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata
1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 informano l’autorità nazionale di regolamentazione con almeno tre mesi prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere i propri compiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 67, paragrafo 5.
2. L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base alla presente direttiva. A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67. L’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 3. A tal fine l’autorità nazionale di regolamentazione consulta terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della sua analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 32, applicando, se del caso, l’articolo 80. Nella sua decisione l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.
3. Fatto salvo l’articolo 80, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 67 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 3.
4. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.
Art. 79 Procedura relativa agli impegni
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’autorità nazionale di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:
a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 68;
b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’articolo 76; oppure
c) l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 78, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.
L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere la sua valutazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 67, paragrafo 5.
2. Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 68, 76 o 78, ove applicabili, e proporre cambiamenti. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 68, paragrafo 4, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, in particolare:
a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;
b) dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;
c) della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; e
d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.
Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, come pure della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’autorità nazionale di regolamentazione comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale di regolamentazione e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78.
3. Fatto salvo l’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, l’autorità nazionale di regolamentazione può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l’articolo 76, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 67 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 68. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta, ai sensi dell’articolo 68, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 69 a 74. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 68 in conformità dell’articolo 32, l’autorità nazionale di regolamentazione accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.
4. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporle sanzioni in conformità dell’articolo 29. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 30, l’autorità nazionale di regolamentazione può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 6.
Art. 80 Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso
1. Un’autorità nazionale di regolamentazione che designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 67 valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:
a) tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali dell’Unione;
b) l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un accordo di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un accordo di esclusiva.
2. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre a detta impresa solo obblighi a norma degli articoli 70 e 73 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L’autorità nazionale di regolamentazione rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 67 a 74. Le imprese informano senza indebito ritardo l’autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi cambiamento delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L’autorità nazionale di regolamentazione rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 69, 71, 72 o 74, o la modifica degli obblighi imposti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
Art. 81 Migrazione dalle infrastrutture preesistenti
1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’autorità nazionale di regolamentazione l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 68 a 80.
2. L’autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile che forniscano accesso alle infrastrutture di rete aggiornate che sostituiscono gli elementi sostituiti, se necessario per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; e
b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo.
La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
3. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’autorità nazionale di regolamentazione sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 67 e 68.
Art. 82 Linee guida del BEREC sulle reti ad altissima capacità
Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità, in particolare in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione tali linee guida. Il BEREC aggiorna le linee guida entro il 31 dicembre 2025, e successivamente a intervalli periodici.
Capo V. Controllo normativo sui servizi al dettaglio
Art. 83 Controllo normativo sui servizi al dettaglio
1. Gli Stati membri possono assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione impongano gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 63, quando:
a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 67, un’autorità nazionale di regolamentazione stabilisce che un dato mercato al dettaglio definito in conformità dell’articolo 64 non è effettivamente competitivo; e
b) l’autorità nazionale di regolamentazione conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 69 a 74 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.
2. Gli obblighi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dipendono dal tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.
4. Fatti salvi gli articoli 85 e 88, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a mercati geografici o mercati al dettaglio nei quali abbiano accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.
Parte III. Servizi
Titolo I. Obblighi di servizio universale
Art. 84 Servizio universale a prezzi accessibili
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i consumatori nei loro territori abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato nei loro territori, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa.
2. Inoltre, gli Stati membri possono anche assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al paragrafo 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.
3. Ciascuno Stato membro definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio di tale Stato membro, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del paragrafo 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato V. Entro il 20 giugno 2020, al fine di contribuire a un’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, tenendo conto dei dati della Commissione (Eurostat) disponibili, redige una relazione sulle migliori prassi degli Stati membri per sostenere di la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai sensi del primo comma. Tale relazione è aggiornata periodicamente per riflettere i progressi tecnologici e i cambiamenti nei modelli di consumo.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
Art. 85 Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili
1. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, sorvegliano l’evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, praticate sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.
2. Se stabiliscono che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, gli Stati membri adottano misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi abbordabili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, gli Stati membri possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine gli Stati membri possono esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione dell’obbligo di cui al presente paragrafo, secondo comma, a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori o per lo Stato membro, uno Stato membro può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L’articolo 86 si applica mutatis mutandis a tali designazioni. Ove uno Stato membro designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente paragrafo, e che il loro numero rimanga disponibile a loro per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del paragrafo 2 tengano informate le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti sui dettagli di tali offerte. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, provvedono affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al paragrafo 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, possono esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.
4. In funzione delle circostanze nazionali gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.
5. Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.
6. Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
Art. 86 Disponibilità del servizio universale
1. Se uno Stato membro ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, e, se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, esso può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio.
2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di un accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri si adoperano per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.
3. In particolare, se gli Stati membri decidono di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale, possono designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità internet in tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi in conformità internet del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri applicano un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 89.
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 13, paragrafo 2.
Art. 87 Situazione dei servizi universali esistenti
Gli Stati membri possono continuare a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e dai servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, se la necessità di tali servizi è determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando gli Stati membri designano imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l’articolo 86. Il finanziamento di tali obblighi è conforme all’articolo 90. Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2021 e, successivamente, ogni tre anni.
Art. 88 Controllo delle spese
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 84, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 84 a 87 definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 84 che prestano servizi a norma dell’articolo 85 offrano le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato VI, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Gli Stati membri provvedono affinché tali fornitori attuino un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 85, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente paragrafo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
3. Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità competente, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, possa disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso.
Art. 89 Costo degli obblighi di servizio universale
1. Allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 87 possa comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcolano i costi netti di tale fornitura. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono:
a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a un fornitore che fornisce un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 87, in base alle modalità stabilite nell’allegato VII; oppure
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all’articolo 86, paragrafo 4.
2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’autorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.
Art. 90 Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 89, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che un fornitore è soggetto a un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere in uno dei modi seguenti o in entrambi:
a) introdurre un meccanismo di indennizzo del fornitore per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza;
b) ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
2. Qualora il costo netto sia ripartito in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 84 a 87, calcolato conformemente all’articolo 89. Il meccanismo di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dei principi enunciati all’allegato VII, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il meccanismo di ripartizione.