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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 288 del 1999

Decisione
decisa il 1999-07-05, depositata il 1999-07-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:288
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24810

  • Elezioni
  • Elezioni comunali e provinciali
  • Reati elettorali
  • Prescrizione in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni
  • Pretesa irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al delitto di analoga natura di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copia autentica di atti pubblici, di cui all'art. 479 c.p., soggetto a prescrizione decennale
  • Pretesa incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A. nonché di obbligatorietà dell'azione penale, per la brevità del termine prescrizionale
  • Discrezionalità legislativa
  • Insindacabilità di disposizione penale di favore
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., in quanto è rimesso alla ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità ed in quanto la Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione di favore denunziata, assumendo quale termine di raffronto l'art. 157 cod. pen., che è, sì, norma di carattere generale, ma non per questo può essere considerata come momento necessario di attuazione dei principi costituzionali invocati. - S. n. 455/1998.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promossi con sei ordinanze emesse il 17 e il 19 giugno, il 24 aprile, il 17 giugno (due ordinanze) e il 14 luglio 1998 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 569, 596, 597, 669, 679 e 680 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 37, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Udine, investito di procedimenti aventi a oggetto il reato di cui all'art. 90, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con sei ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico menzionato, il quale stabilisce un termine prescrizionale di due anni per tutti i reati ivi contemplati, con ciò derogando all'art. 157 del codice penale; che vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di disciplina a seconda che il reato sia commesso in occasione delle elezioni politiche nazionali o in quelle amministrative (comunali e provinciali), e per l'intrinseca irragionevolezza del termine prescrizionale di due anni, che vanificherebbe l'esercizio dell'azione penale, con inutile dispendio di attività processuali e lesione degli artt. 97 e 112 della Costituzione; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza.
punto 2
Considerato che, per l'identità della materia, le ordinanze vanno riunite e decise con unica pronuncia; che la questione è inammissibile, perché è rimesso alla ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità; che questa Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione di favore qui denunciata, assumendo quale termine di raffronto l'art. 157 del codice penale, che è, sì, norma di carattere generale, ma non per questo può essere considerata come momento necessario di attuazione dei principi costituzionali invocati (sentenza n. 455 del 1998); che non sono addotti, con le ordinanze in esame, motivi nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella

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