Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 7 aprile 1987, causa 226/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
7 aprile 1987
Nella causa 226/85,
Dillinger Hüttenwerke AG, società di diritto tedesco, con sede in Dillingen (Saar), con gli avv. ti Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Loesch, 2, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. R. Wägenbaur, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 12 giugno 1985, con cui si dichiara che non va applicato, nei confronti della ricorrente, l'art. 14 A della decisione della Commissione 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, « che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica » (GU L 29, pag. 1),
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: J.L. da Cruz Vilaça
cancelliere: S. Hackspiel, amministratore
vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 ottobre 1986, nel corso della quale la società Dillinger Hüttenwerke è stata rappresentata dall'avv. J. Sedemund e la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. R. Wägenbaur, assistito dal sig. A. Petersen, in qualità di esperto,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 5 febbraio 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1985, la Dillinger Hüttenwerke AG, impresa siderurgica con sede a Dillingen (Saar), Repubblica federale di Germania, ha presentato, in forza dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione individuale della Commissione 12 giugno 1985, valida fino a tutto il secondo trimestre 1985, e secondo cui l'art. 14 A della decisione generale della Commissione 31 gennaio 1984 n. 234/84/CECA « che proroga il regime di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica » (GU L 29, pag. 1), non va applicata nei suoi confronti.
punto 2
L'art. 14 A, nn. 1 e 2, della menzionata decisione generale, di cui la ricorrente ha richiesto l'applicazione per i quattro trimestri del 1984 ed i primi due trimestri del 1985, consente alla Commissione di concedere alle imprese che lo richiedono un adeguamento di quote per una determinata categoria di prodotti, qualora la Commissione stessa, all'inizio di un trimestre, constati che le chiusure di impianti siderurgici avvenute hanno comportato, per questa categoria, un aumento pari almeno al 5% del rapporto tra le produzioni di riferimento di tutte le imprese soggette alla disciplina di quote e le loro possibilità di produzione al 1o ottobre 1982.
punto 3
In forza del n. 4 del citato articolo, un'impresa può beneficiare di un aumento di quota soltanto se, in particolare :
« (...)
possa continuare la sua attività senza dover procedere a sistemazioni strutturali,
(...) ».
punto 4
Ai sensi della decisione impugnata, il rifiuto di applicare tale disposizione alla ricorrente è motivato dalle seguenti constatazioni:
«— Qualora siano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA, la Commissione può concedere determinate quote supplementari. Tale concessione presuppone tuttavia che l'impresa interessata sia già ristrutturata e non abbia quindi più bisogno di aiuti.
— Con una comunicazione in data 30 gennaio 1984, la Commissione è stata informata del vostro progetto di ristrutturazione che prevede chiusure di impianti di produzione per il 1985 nonché la concessione di aiuti. Non può quindi sostenersi che la vostra impresa sia già ristrutturata. »
punto 5
Al secondo trattino, la Commissione si riferisce ad un programma strutturale della ricorrente per il quale la Commissione, con lettera 2 maggio 1984 diretta al governo della Repubblica federale di Germania, ha autorizzato la concessione di un aiuto agli investimenti a condizione che la capacità produttiva di lamiere venisse ridotta di 360000 tonnellate attraverso la messa fuori servizio di un laminatoio. Nella sua lettera, la Commissione ha motivato l'autorizzazione, fra l'altro, con la seguente considerazione:
« La Commissione ritiene che, in base ai dati forniti dall'impresa nella risposta al questionario finanziario della Commissione, sussistano buone possibilità che l'impresa Dillinger Hüttenwerke AG, in normali condizioni di mercato, possa ripristinare, entro il 1986, la sua redditività senza ulteriori aiuti. »
punto 6
La Commissione ha concesso tale autorizzazione in base alla decisione generale della Commissione 7 agosto 1981 n. 2320/81/CECA, « recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica » (« codice degli aiuti », GU L 228, pag. 14). L'art. 2, n. 1, primo trattino, di tale decisione, richiede che il programma di ristrutturazione dell'impresa interessata sia idoneo a ripristinare la competitività e a renderla finanziariamente efficiente, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato.
punto 7
La ricorrente fa valere che la decisione impugnata si basa su un'interpretazione erronea dell'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA in quanto la sua applicazione non è sottoposta alla condizione che l'impresa si sia già ristrutturata, ma a quella che essa possa continuare l'attività senza dover procedere a sistemazioni strutturali. Inoltre la decisine non soddisferebbe all'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione, per valutare la possibilità dell'impresa ricorrente di continuare l'attività, non avrebbe preso in esame né la sua situazione economica generale, né la natura delle misure di ristrutturazione programmate, né quella dell'aiuto richiesto. Un siffatto esame avrebbe dimostrato che l'impresa ricorrente era pienamente in grado di continuare la sua attività senza dover procedere a sistemazioni strutturali e che la ristrutturazione serviva soltanto a preservare la sua competitività.
punto 8
La ricorrente contesta in particolare che la Commissione possa basare la sua valutazione sugli stessi criteri che essa utilizza, nell'ambito del codice degli aiuti, per valutare se il programma di ristrutturazione dell'impresa che richiede l'aiuto sia idoneo a ripristinare la sua competitività e a renderla finanziariamente efficiente, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato. A tal proposito, la ricorrente sottolinea che, se le versioni francesi della decisione n. 234/84/CECA e del codice degli aiuti utilizzano, rispettivamente, i termini « viabilité » e « financièrement viable », la versione tedesca del codice degli aiuti parla di « Rentabilität » (redditività), che è una nozione ben distinta da quella di « Lebensfähigkeit » (capacità di sopravvivenza), utilizzata nell'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA. Nel valutare se sia soddisfatta quest'ultima condizione, sarebbe in particolare ingiustificato esigere, come fa la Commissione nell'ambito del codice degli aiuti, una remunerazione minima del 3,5% del capitale proprio, essendo una remunerazione minima, per gli azionisti della ricorrente, preferibile alla liquidazione.
punto 9
La Commissione ricorda che l'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA è stato introdotto con la decisione della Commissione 28 luglio 1983 n. 2177/83/CECA « che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica » (GU L 208, pag. 1). Secondo il preambolo di quest'ultima decisione, la disposizione riguarderebbe le « imprese già ristrutturate e (che) non fruiscono dunque più di nessun aiuto ». La sua finalità sarebbe quella di non sfavorire queste imprese rispetto alle imprese che fruiscono dell'attribuzione di quote supplementari in forza dell'art. 14 B delle citate decisioni, disposizione diretta a incentivare queste ultime imprese a procedere rapidamente ad una necessaria ristrutturazione. L'applicazione dell'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA presenterebbe quindi una stretta connessione con le norme del codice degli aiuti, in quanto gli Stati membri possono concedere aiuti solo per misure di ristrutturazione idonee a ristabilire l'efficienza dell'impresa e, quindi, solo a imprese la cui efficienza non è garantita in mancanza di tali misure. La Commissione ritiene che, pertanto, la concessione di aiuti escluda l'applicazione dell'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA.
punto 10
La Commissione osserva inoltre che, nell'ambito del codice degli aiuti, la valutazione dell'efficienza di un'impresa dà luogo ad un esame dei dati numerici secondo criteri precisi. In base a questo metodo, per tale efficienza, si richiederebbe che i margini ottenuti dall'impresa siano sufficienti a coprire tutti i costi, compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari, ed a garantire una remunerazione minima del 3,5% del capitale proprio. La valutazione compiuta sull'efficienza della ricorrente secondo tali criteri in occasione dell'esame del suo progetto di ristrutturazione avrebbe mostrato che, con la ristrutturazione progettata e l'aiuto richiesto, l'efficienza poteva ritenersi garantita di stretta misura. La ricorrente potrebbe quindi fruire dell'aiuto, ma, proprio per questo sarebbe esclusa dalla concessione di una quota supplementare in base all'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA.
punto 11
Per una più ampia esposizione dei fatti della controversia e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo sono in prosieguo riportati solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 12
Va ricordato in primo luogo che, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 15 gennaio 1985 (causa 250/83, Finsider/Commissione, Racc. pag. 131) e 15 ottobre 1985 (cause riunite 211 e 212/83 e 77 e 78/84, Krupp e Thyssen/Commissione, Racc. pag. 3409), il regime delle quote ed il codice degli aiuti perseguono uno scopo comune, ossia la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e il ripristino della competitività delia siderurgia europea, e che non è quindi arbitrario o discriminatorio che i dati risultanti dall'applicazione di uno di questi sistemi possano costituire oggetto di riferimento nell'altro.
punto 13
Ne consegue che la normativa sulle quote e quella sugli aiuti, in quanto formano un complesso coerente, vanno applicate ed interpretate l'una alla luce dell'altra. Questo è in particolare il caso degli artt. 14 A e 14 B della decisione n. 234/84/CECA che, come ha riconosciuto la stessa ricorrente, presentano una stretta connessione con il codice degli aiuti.
punto 14
Risulta dalla struttura di questi due articoli e dal preambolo della decisione n. 2177/83/CECA, nella quale essi si trovano per la prima volta combinati, che l'art. 14 B è diretto ad incentivare le imprese a procedere rapidamente alle chiusure, richieste dal piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione e che quindi ha potuto dar luogo alla concessione di aiuti, mentre l'art. 14 A è diretto a riequilibrare in una certa misura la situazione delle imprese che si sono già ristrutturate, che non hanno quindi bisogno di ristrutturazione per essere efficienti e che, per questo, non vengono in rilievo a proposito dell'autorizzazione di un aiuto.
punto 15
Per questo motivo e nonostante le differenze di formulazione fra le diverse versioni linguistiche, il criterio della possibilità di continuare l'attività, condizione di applicazione dell'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA dev'essere interpretato allo stesso modo del criterio su cui si basa il codice degli aiuti all'art. 2, n. 1, I trattino, della decisione n. 2320/81/CECA. Ne risulta che un'impresa che, come nel caso della ricorrente, appaia soddisfare ai criteri per l'autorizzazione di un aiuto non può fruire di una quota supplementare in forza dell'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA.
punto 16
Non è rilevante, a tal proposito, il fatto che la Commissione, al fine di valutare se il piano di ristrutturazione consenta l'autorizzazione di un aiuto, richieda che l'esecuzione del piano stesso possa garantire, con ogni probabilità, una remunerazione minima del 3,5% del capitale proprio dell'impresa in normali condizioni di mercato. Una siffatta modalità di calcolo rientra infatti nel potere discrezionale che va riconosciuto alla Commissione in tale ambito.
punto 17
Per quanto riguarda la motivazione, va constatato che, nella decisione controversa, la Commissione ha definito l'ambito d'applicazione dell'art. 14 A della decisione n. 234/84/CECA utilizzando una formula simile a quella di cui al preambolo della decisione n. 2177/83/CECA e che essa ha chiarito che l'impresa ricorrente non rientrava in tale ambito a causa del progetto di ristrutturazione che prevedeva la chiusura di impianti e la concessione di aiuti. Con questa motivazione, la Commissione ha fornito gli elementi necessari alla ricorrente per conoscere il fondamento della reiezione della sua domanda ed alla Corte per verificare la legittimità di tale reiezione. Ne consegue che la motivazione della decisione controversa, benché molto sintetica, non può essere considerata insufficiente.
punto 18
Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato.
Sentenza › Sulle spese
punto 19
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
O'Higgins
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 aprile 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins