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Sez. 3, Ordinanza n. 788 del 14/01/2026 (Rv. 677561-02)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Lesione - Menomazione - Rapporto tra i due concetti - Rilevanza della menomazione ai fini della valutazione dell’invalidità permanente - Clausola di un contratto di assicurazione che prevede l’aumento dell’indennizzo “per la lesione” - Ambiguità - Interpretazione ex art. 1370 c.c. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677561-02

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di assicurazione contro gli infortuni, i concetti di "lesione" e "menomazione", per la dottrina medico-legale, sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente; ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, oppure avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.

Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)