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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 338 del 1983

Decisione
decisa il 1983-11-17, depositata il 1983-11-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:338
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15768

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • Assicurazione obbligatoria
  • Azione di regresso spettante all'INAIL nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile
  • Diversità rispetto al rapporto assicurativo di diritto comune
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondateza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 134/1971.

Norme impugnate

  • art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
  • art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1981 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra INAIL e Braga Emilio, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981. Visto l'atto di costituzione dell'INAIL; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che, coll'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Rovigo ha denunziato d'ufficio gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni) in quanto ritiene che il diritto di regresso, previsto a favore dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro assicurato nell'ipotesi di condanna penale per eventi lesivi del lavoratore a causa d'inosservanza delle norme infortunistiche (o di ipotesi corrispondenti), sarebbe in contrasto coll'art. 3 Cost., che, secondo il Pretore, il denunziato contrasto sarebbe conseguente alla disparità di trattamento che verrebbe per tal modo a determinarsi rispetto alle situazioni previste sia nell'art. 1917 p.p. cod. civ. che nella l. 24 dicembre 1965 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli a motore);
punto 2
Considerato che, com'è stato pure rilevato dalla difesa dell'INAIL, sia nell'atto di costituzione che nella successiva memoria dimessa il 28 settembre 1983, il Pretore non ha tenuto conto di quanto deciso da questa Corte colla sentenza 16 giugno 1971 n. 134, colla quale è stato precisato che si tratta di situazioni diverse, essendo del tutto peculiare l'assicurazione obbligatoria in forma mutualistica per danni in occasione della prestazione di attività lavorativa, sì che è proprio in questa sua natura squisitamente sociale "la ragione della non applicabilità alla medesima dei principi stabiliti per i rapporti assicurativi regolati dal diritto comune", che, peraltro, il Pretore non ha addotto né diversi profili, né nuove ragioni, per cui la Corte non trova motivi per discostarsi dalle riportate considerazioni, che, perciò, la sollevata questione appare manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sollevata dal Pretore di Rovigo, coll'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze