Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 11/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169222 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI CUI ALL'ART. 75 LEGGE N. 685 DEL 1975 - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI CUI ALL'ART. 75 LEGGE N. 685 DEL 1975 - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE.*
Gli elementi identificatori dell'associazione per delinquere, di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, sono la permanenza del vincolo associativo e la sua autonomia dai singoli delitti, sia pure unificati dal medesimo disegno criminoso; e, quindi, non solo la frequenza dei delitti che costituiscono il fine dell'associazione ma anche l'uso comune e indiscriminato di locali e strumenti necessari per le operazioni delittuose, la ripartizione dei ruoli, l'efficienza specialistica e differenziata dei singoli componenti, l'interdipendenza, la strumentalità o la coordinazione delle varie attività in funzione del fine proprio del sodalizio criminoso. (V mass n 166628).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)