Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 99 del 1957
Massime (1)
Massima n. 448
- Riunione (diritto di)
- Riunioni di carattere religioso fuori dei luoghi destinati al culto
- Art. 25 T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773
- Contrasto con gli artt. 17 e 19 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità delle norme impugnate.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 17 e 19 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte riguardante l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico). Cfr.: sent. n. 45 del 1956.
Norme impugnate
- art. 25 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Parametri
- art. 19, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di Legnago emessa nel procedimento penale a carico di Zago Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957, ed iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1957.
punto 1
Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura di Legnago a carico di Zago Giuseppe, imputato di contravvenzione all'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. per aver promosso e diretto due processioni religiose senza averne dato preavviso all'autorità di p. s., il P. M., all'udienza del 21 dicembre 1956, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del menzionato T.U. in quanto non compatibile con l'art. 19 della Costituzione;
che il Pretore di Legnago ritenuta la accettazione non manifestamente infondata, trasmetteva gli atti a questa Corte;
che non vi è stata costituzione di parti;
che con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957 questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p. s. limitatamente alla parte che riguarda l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, tale obbligo essendo invece rimasto fermo, ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico.
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la predetta ordinanza del Pretore di Legnago.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
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