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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 70 del 1993

Decisione
decisa il 1993-02-11, depositata il 1993-02-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:70
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19163

  • Regione sicilia
  • Provvedimenti per la ripresa economica delle zone minerarie zolfifere
  • Benefici per il personale licenziato
  • Applicabilità ai dipendenti della chisade S.P.A.
  • Ritenuta esclusione di applicabilità nei confronti dei dirigenti e conseguente lamentata violazione del principio di eguaglianza
  • Insussistenza
  • Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Leggi la massima
Come la Corte ha già affermato, pur restando innegabile, ad altri fini, in particolare riguardo ai licenziamenti individuali e collettivi, una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, tuttavia, nell'ambito di applicazione degli artt. 6, primo comma e 9, l. regionale della Sicilia n. 42 del 1975, recante provvedimenti per la ripresa economica delle zone minerarie zolfifere, non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione dei benefici accordati a tutti i dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro, anche ai dirigenti, tanto più che questi ultimi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova sistemazione. Conseguentemente, la dizione "dipendenti della CHISADE", ai quali l'art. 4, ultimo comma, della successiva l. regionale n. 77 del 1976, dichiara applicabili gli artt. 6, 8, 9 e 10 della predetta l. regionale n. 42 del 1975, deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 180/1987.

Norme impugnate

  • art. 4 legge regionale Sicilia 14 maggio 1976, n. 77

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge della Regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1991 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pancamo Giorgio e l'Ente Minerario Siciliano ed altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

punto 1
Un ex dirigente della Chisade s.p.a. (del gruppo EMS), posto in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del lavoro di Palermo perché gli fossero riconosciuti i benefici economici previsti a seguito della sentenza n. 180 del 1987 della Corte Costituzionale. Il Pretore considerava che, nell'ambito del piano di risanamento, ristrutturazione e potenziamento delle aziende controllate dall'EMS, in base all'art. 4 ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai "dipendenti della Chisade" i cui rapporti di lavoro fossero stati risolti con anticipo; che per "dipendenti" dovessero intendersi solo gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti. Sicché la domanda dell'attore non poteva accogliersi. Sollevava, quindi, questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti Chisade pur dipendenti dell'azienda.
punto 2
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
punto 2.1
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Sicilia, la quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, osservando che i richiamati artt. 6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 devono interpretarsi nel senso dell'applicabilità dei benefici medesimi in favore anche dei dirigenti, attesa altresì l'impossibilità di una loro discriminazione per effetto della stessa normativa richiamata, come emendata dalla citata sentenza di questa Corte n. 180 del 1987.

Considerato in diritto

punto 1
La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle provvidenze previste dagli artt. 6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975, n. 42 nei confronti dei dirigenti della Chisade, violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti della stessa Chisade, inquadrati in diversa categoria.
punto 2
La questione non è fondata per quanto si dirà. Si è già affermato (sent. n. 180 del 1987) che, pur essendo innegabile la sussistenza nell'ambito aziendale di una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, per cui si giustifica un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che per quelli collettivi, tuttavia, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 6, primo comma, e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai dirigenti dei benefici accordati a tutti gli altri dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro. Tanto più che essi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova sistemazione, sicché la dizione "dipendenti della Chisade" ai quali si applicano i benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti. Conseguentemente della questione sollevata deve dichiararsi la infondatezza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze