Sez. U - , Ordinanza n. 19171 del 15/09/2020 (Rv. 658667 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Capigruppi e consiglieri dei Consigli regionali - Responsabilità amministrativa e contabile - Configurabilità - Previsione nella disciplina regionale di approvazione dei conti da parte dell’Ufficio di Presidenza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile, senza che rilevi la disciplina regionale (nella specie, l. Regione Lombardia n. 17 del 1992) che preveda l'approvazione dei rendiconti da parte dell'Ufficio di Presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce "ex ante" il titolo giustificativo, conducendo l'opposta interpretazione al risultato - abnorme e contrario alla natura eccezionale della guarentigia di cui all'art. 122, comma 4, Cost. - di configurare, del tutto ingiustificatamente, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata per i parlamentari nazionali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 122 com. 4, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 07/05/1992 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)