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Sez.3, Sentenza n. 34999 del 29/05/2024 Cc. (dep. 18/09/2024) Rv. 286908-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Pluralità di reati - Continuazione non contestata - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286908-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 141, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)