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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018 (Rv. 648425 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Estinzione del credito pignorato per compensazione con controcredito del "debitor debitoris" - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore procedente e terzo pignorato.
Stato
decisa il 2018-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648425-02

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato - che eccepisca l'estinzione di detto credito per compensazione con un proprio controcredito, contestato dal creditore procedente, verso l'esecutato - deve provare il fatto estintivo dedotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)