Sez. 3 - , Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018 (Rv. 648425 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Estinzione del credito pignorato per compensazione con controcredito del "debitor debitoris" - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore procedente e terzo pignorato.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato - che eccepisca l'estinzione di detto credito per compensazione con un proprio controcredito, contestato dal creditore procedente, verso l'esecutato - deve provare il fatto estintivo dedotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)