Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Testo in vigore al
Sezione II. Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.
Art. 39
1. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.
2. Del pari puo' produrre ricorso alla Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto delle Stato.
3. Il termine per produrre ricorso e' di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
4. Il ricorso e' proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegate e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.
5. Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonche' le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
Art. 40
1. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Art. 41
1. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.
Art. 42
1. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.
Capo IV. Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri. CAPO ABROGATO DALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20