Sez. L, Sentenza n. 9198 del 11/12/1987 (Rv. 456411 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - DECORRENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE - DECORRENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
La decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare le transazioni (oltre che le rinunce) che abbiano per oggetto diritti derivantigli da Disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi, consegue al decorso del termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione (o della rinuncia) se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Detta decadenza non è rilevabile d'ufficio, atteso che non si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.), (la cui Invalidità, sancita dall'art. 2113, primo comma, cod. civ., è assoggettabile al regime dell'annullabilità), e non può essere eccepita per la prima volta in grado d'appello, stante la preclusione prevista nel rito del lavoro dall'art. 437 cod. proc. civ.. (V 896/86, mass n 444425; (Conf 7230/87, mass n 455345).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)