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Sez. 1, Sentenza n. 159 del 20/01/1976 (Rv. 378798 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - CONDONO EX LEGGE N 1458 DEL 1963 - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL CONDONO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378798-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - CONDONO EX LEGGE N 1458 DEL 1963 - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL CONDONO - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - AMMISSIBILITA.*

Poiche il debito per interessi moratori e autonomo rispetto all'obbligazione tributaria principale, e poiche per l'art 3 della legge 31 ottobre 1963 n 1458 - la quale reca nella sua stessa intestazione ('condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penalè) la limitazione del suo ambito di applicabilita - il pagamento degli interessi non e richiesto come condizione per l'applicazione del condono, l'avvenuta applicazione del condono stesso non preclude all'amministrazione finanziaria di pretendere i detti interessi dal contribuente. (V 2805/73, mass n 366369).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 31/10/1963 num. 1458 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)