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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 12 del 1997

Decisione
decisa il 1997-01-09, depositata il 1997-01-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:12
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23085

  • Fallimento e procedure concorsuali
  • Amministrazione controllata e fallimento
  • Consecuzione delle due procedure
  • Esperibilità della revocatoria fallimentare
  • Termini
  • Decorrenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della cassazione dalla data di inizio della procedura di amministrazione controllata e non da quella di apertura del fallimento
  • Pretesa violazione del principio di ragionevolezza
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto meramente ripropositiva di questione già dichiarata non fondata. - V. S. n. 110/95. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria e del Lazio 5. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1996 e che si è costituita la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S. coop. ar.l. e - aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione - ha concluso per la dichiarazione di; incostituzionalità della disposizione censurata;
punto 1
Considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che "le situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo fondamentale comune" che ne rende non irragionevole l'equiparazione agli effetti suddetti; che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 224 del 1995; che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi né prospetta diversi profili di censura; che quindi la questione è manifestamente infondata;
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina. del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 9 gennaio 1997. Il Presidente e redattore: Granata Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997. Il cancelliere: Malvica

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze