Sez. L, Sentenza n. 17970 del 02/08/2010 (Rv. 614983 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego privatizzato - Art. 2096 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., che regola l'assunzione in prova nell'ambito dei rapporti di lavoro privati, restando l'istituto autonomamente disciplinato dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché, con riguardo alle assunzioni degli avviati al lavoro dagli uffici di collocamento, dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto. Ne consegue che l'assunzione è assoggettata al periodo di prova "ex lege" e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un lavoratore assunto con clausola di prova per un semestre dal Ministero delle Finanze con l'incarico di controllare varie centinaia di dichiarazioni di redditi e poi licenziato all'esito dell'espletamento dell'incarico, osservando che la Corte territoriale che ne aveva disposto la reintegra non aveva tenuto presenti nella motivazione i predetti principi in relazione alla diversità tra lavoro pubblico e lavoro privato in tema di patto di prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 3, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)