Sez. 2, Sentenza n. 852 del 19/01/2016 (Rv. 638680 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Posizione dell'attore - Rilascio della parte occupata in eccedenza dal convenuto - Necessità di una specifica domanda - Esclusione - Convenuto - Rilascio della parte indebitamente occupata dall'attore - Proposizione di apposita domanda riconvenzionale - Necessità - Sussistenza.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)
Nell'azione di regolamento di confini, mentre l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione dell'azione, il convenuto che, oltre a resistere alla domanda altrui, intenda anche ottenere la restituzione del terreno ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di formulare tempestivamente apposita domanda riconvenzionale che, anche sotto il profilo probatorio, ha contenuto analogo e reciproco a quella proposta dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)