Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29139 del 11/11/2019 (Rv. 656240 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo esecutivo - Debitore esecutato rimasto inattivo - Diritto all'indennizzo - Condizioni - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta necessariamente effetti negativi per l'irragionevole durata del processo, preordinato, invece, all'esclusivo interesse del creditore; ne consegue che, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, egli ha l'onere di allegare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari oneri probatori gravanti sulla parte attrice.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)